Figlio diversamente abile: quali le tutele per il lavoro di mamma e papà?

Bambino disabile in carrozzinaCara mamma, oggi la scelta di avere un figlio viene voluta da molte coppie anche accettando il rischio di avere un figlio portatore di handicap.

Per queste coppie, può essere utile sapere che l’Italia si avvale un sistema normativo che garantisce loro la possibilità di avere maggiore assistenza e tutela nei luoghi di lavoro, per poter permettere ai genitori di prendersi cura del bambino con l’ausilio delle strutture competenti. La legge 104/1992 prevede in tal senso, i criteri per usufruire di permessi e riposi, e per cumulare i medesimi con il congedo parentale e per malattia.

In sintesi, possiamo distinguere due fasce d’età:

  • dai tre ai diciotto anni sono previsti due ore di riposo giornaliero e tre giorni di permesso mensile, anche continuativi;
  • dai diciotto in su sono previsti tre giorni di permesso mensili, anche continuativi, a condizione che il figlio convivente o meno con il genitore richiedente, venga assistito in modo continuativo ed esclusivo da quest’ultimo.

In merito alla retribuzione, occorre sottolineare come, in caso di prolungamento del periodo di congedo parentale, l’indennità prevista dalla legge sarà del 30% rispetto alla retribuzione dovuta.

Qualora il padre, e non la madre, decidesse di usufruire dei riposi giornalieri e dei permessi mensili, lo stesso vedrà retribuirsi completamente quanto di sua spettanza.

La legge 104/92 stabilisce come: “per ogni minore con handicap, in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art.4, primo comma, la lavoratrice madre od il lavoratore padre, hanno diritto al prolungamento del congedo parentale, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino”. Il congedo sarà pertanto fruibile, continuativamente o in modo frazionato, per un massimo di tre anni, a condizione però che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso delle strutture ad hoc. L’unica eccezione a quest’ultima regola è che il genitore non debba assistere il figlio su richiesta del personale sanitario presente nella struttura.

Ecco dunque un piccolissimo abstract della legge 104/1992, a tutela non solo del bambino portatore di handicap, ma anche dei suoi genitori, che hanno il sovrano diritto di essere tali, senza gli ostacoli e le difficoltà che la società spesso antepone.

Consigliamo in ogni caso alle nostre amiche, se dovessero incorrere nella situazione appena descritta,  di approfondire la normativa e di rivolgersi alle strutture di CAF-Patronato, Strutture Pubbliche Sanitarie, ed eventualemente ad un legale, se ce ne dovesse essere il concreto bisogno.

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