E se mio marito non paga gli alimenti per i figli?

Quando una coppia si separa, sia in caso di separazione giudiziale che consensuale, il Giudice adito definisce, in base ai redditi economici dichiarati dai coniugi, l’assegno di mantenimento per il coniuge e quello in merito agli alimenti dei figli.

E’ bene sapere che non sempre alle mogli spetta il diritto al mantenimento, è infatti sempre più usuale considerare l’età lavorativa della medesima e l’attività professionale svolta, ma non solo, il Giudice può vagliare anche altri elementi su cui fondare il proprio convincimento.

Capita inoltre, e purtroppo sovente, che il coniuge che debba corrispondere i soldi, nei termini previsti, non si renda adempiente. Occorre dapprima specificare che, in tal caso, si configura un reato penale e pertanto è opportuno sporgere querela, attraverso il legale di fiducia. E’ poi possibile perseguire diverse strade per ottenere l’esborso sperato.

Una premessa da fare è che il codice civile stabilisce a carico dei genitori, l’obbligo di mantenimento dei figli, secondo le possibilità di ciascuno di essi. L’art.148 del codice civile, come modificato dalla riforma del diritto di famiglia (L. 151/1975), sancisce più precisamente l’obbligo:

  1. primario di mantenimento dei figli minori da parte di entrambi i genitori;
  2. sussidiario degli ascendenti “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti”.

Cosa significa? Se ad esempio il coniuge convivente con i figli è inabile a lavoro, sarebbe possibile rivolgersi ai nonni? La Suprema Corte di Cassazione, più volte pronunciatasi in materia, ha definitivamente decretato quanto segue: “Solo in via sussidiaria gli ascendenti (in questo caso parliamo dei nonni) hanno l’obbligo di fornire ai genitori, oggettivamente impossibilitati, i mezzi necessari per provvedere al mantenimento dei figli.”

Ma qual è il vero interesse che il legislatore tutela, quello del minore o del coniuge?
L’obbligazione ex art. 148 c.c. “concorso negli oneri” si evidenzia, come abbiamo già ribadito, solo in presenza di oggettiva inadeguatezza dell’apporto da parte dei genitori, indipendentemente dalla responsibilità della separazione. Il bene oggetto di tutela immediata è il minore, e l’interesse del legislatore è assicurare il suo diritto al mantenimento.

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