La molestia telefonica è reato

Molestia telefonica

Cara unimamma, abbiamo concentrato spesso la nostra attenzione sulle diverse forme di violenza che una donna, ma anche un uomo, potrebbero subire.

Abbiamo affrontato diversi temi inerenti alle forme di violenza che una persona subisce, tra i quali:

  • stalking,
  • mobbing,
  • violenza privata,
  • violenza domestica,
  • violenza sui minori.

Oggi invece vogliamo focalizzare la nostra attenzione sul reato di cui all’articolo 660 del codice penale.  In questo articolo il legislatore considera quale fattispecie criminosa un fatto che arrechi molestia alla quiete privata, al fine di tutelare la tranquillità pubblica.

Secondo la Corte d’Appello dell’Aquila, con la sentenza n.4117 del 03/01/2012, è imputabile dei reati di cui agli artt. 594, 612 e 660 c.p., colui che “arrechi molestia o disturbo per futili motivi ad altra persona, chiamandola ripetutamente al telefono, rimanendo anonima, per rivolgerle minacce ed ingiurie sia verbalmente che attraverso l’inoltro di messaggi SMS”.

Ma come si è pronunciata in tal senso anche la Suprema Corte di CassazioneIl tema su cui la Corte adita si è dibattuta è inerente, invece, ai messaggi di posta elettronica, le e-mail.

Qui, infatti, la Corte ha ritenuto che: “ sia da essere escluso il reato di molestie, a differenza di quanto accade per i messaggi indirizzati alle utenze telefoniche mobili (cellulari), quando si tratti di messaggi di posta elettronica“.

Perchè questo orientamento differente?  I messaggi di posta elettronica risultano privi della caratteristica dell’invasività, poiché il destinatario può scegliere se aprirli o meno.  Per la Suprema Corte di Cassazione, dunque, nella sentenza 44855/2012 del 16/11/2012 la condotta in questione non configura alcun reato perseguibile dalla legge.

E’ importante conoscere insieme le diverse posizione che vengono assunte dagli organi giudiziari, al fine di poter comprendere nel modo migliore la rilevanza giuridica che i comportamenti umani rilevano dinnanzi al legislatore.

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