Quali diritti possiede un coniuge divorziato sull’eredità dell’ex marito o dell’ex moglie? Vediamo cosa dice in merito la normativa vigente
Quando parliamo di eredità tocchiamo sicuramente un argomento molto delicato poiché ricevere una “eredità” significa che una persona a noi cara è ormai passata a miglior vita. Se quando a mancare è un parente molto stretto, allora, il sentimento di impotenza e di tristezza davanti alla morte sembra non avere mai fine.
In caso di scomparsa di un ex coniuge, dal quale abbiamo divorziato tempo fa, la questione eredità diventa ancora più complicata. Quali diritti ha infatti l’ex coniuge nei confronti dell’eredità dell’ex marito o dell’ex moglie? Cosa cambia con il divorzio rispetto all’eredità? Sciogliamo i dubbi riguardo questi due interrogativi.
La richiesta e l’ottenimento del divorzio segna un taglio definitivo tra i due coniugi e, per questo motivo, anche i diritti successori cessano per sempre. In altre parole questo significa che dopo il divorzio l’ex coniuge non è più erede dell’altro per cui non riceverà alcuna eredità.
Nel caso in cui, però, il coniuge divorziato versa in stato di bisogno allora può avere diritto ad un assegno periodico a carico dell’eredità. Per determinare l’ammontare dell’assegno per il coniuge divorziato il tribunale prende in considerazione vari fattori tra cui anche il valore dell’eredità e le condizioni economiche degli eredi oltre che lo stato di bisogno del coniuge.
Questo tipo di assegno può essere liquidato in un’unica soluzione ma attenzione perché questa somma di denaro corrisposta mensilmente può anche essere tolta. Il diritto all’assegno divorzile, infatti, decade nel momento in cui il coniuge divorziato decide di risposarsi o non versa più in uno stato di bisogno.
Se invece si è solo separati la legge italiana tratta di due coniugi come due non separati: questo significa che, in caso di morte dell’ex coniuge, si avrà diritto all’eredità. In coniuge in vita continua ad essere l’“erede legittimario” e quindi gli spetta la quota minima di eredità che è riservata ai parenti stretti del defunto, anche contro la sua volontà.
Unica eccezione a questa regola è se la separazione è stata pronunciata con “addebito” a carico del coniuge che economicamente è più debole. Per addebito si intende un accertamento, in sede giudiziaria, della colpevole violazione dei doveri del matrimonio, come accade a chi tradisce, va via di casa, si macchia di violenze e maltrattamenti. In questo caso il coniuge separato non può rivendicare nessun diritto ereditario.
Anche se presente l’addebito il coniuge separato può chiedere un assegno vitalizio a carico degli altri eredi ma solo se, al momento dell’apertura della successione, riceveva già degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L’assegno vitalizio è commisurato alle sostanze ereditarie, alla qualità e al numero degli eredi legittimi.
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