Mobbing: La Cassazione si pronuncia!

Mobbing e il caso di una lavoratrice italianaCara Unimamma è di nuovo la Cassazione Civile, Sezione Lavoro, che con la sentenza 05/11/2012 n.18927 ha decretato come, anche nel caso in cui non si tratti di “conclamato mobbing”, ovvero non vi siano azioni vessatorie, il datore di lavoro è responsabile ed obbligato al risarcimento dei danni cagionati al lavoratore a causa delle azioni vessatorie.

I giudici hanno precisato che il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile nei confronti del prestatore di lavoro anche nel caso in cui siano i singoli comportamenti vessatori siano privi della unicità del disegno od intento persecutorio.

Ma quel’era il caso sottoposto alla Suprema Corte?

Una lavoratrice, ricorreva avverso la sentenza della Corte d’Appello, che le respingeva la domanda di risarcimento del danno esistenziale e di ogni altro danno subito precisando che i contestati episodi vessatori non erano unificati da un preciso ed univoco intento persecutorio e vessatorio del datore e dei colleghi di lavoro che aveva spinto la dipendente alle dimissioni.

La Corte D’Appello non ravvisava la fattispecie del mobbing, ma la lavoratrice decideva comunque di adire la Suprema Corte di Casazione.

In tale sede, veniva ribaltata la decisione di appello, poiché i giudici di legittimità, richiamando il dovere del datore di tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore, stabilivano che, se anche non emerge un intento persecutorio, devono essere analizzati i singoli episodi, al fine di valutare la responsabilità del datore di lavoro ed il risarcimento.

La Corte decideva in tal senso“In base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, nella disciplina del rapporto di lavoro, ove numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata alla persona del lavoratore con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, il datore di lavoro non solo è contrattualmente obbligato a prestare una particolare protezione rivolta ad assicurare l’integrità fisica e psichica del lavoratore dipendente (ai sensi dell’ art.2087 c.c.), ma deve altresì rispettare il generale obbligo di neminem laedere e non deve tenere comportamenti che possano cagionare danni di natura non patrimoniale, configurabili ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i suddetti diritti”.

Giustizia è fatta per tutte le lavoratrici che come la protagonista del nostro articolo hanno visto violati i propri diritti!

Care Unimamme, se viviamo anche noi questi disagi, se subiamo violenze psico-fisiche sul posto di lavoro, dobbiamo denunciare i nostri persecutori!

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