Il reato di stalking

Occhi di un uomo che si nasconde

Cara mamma, purtroppo viviamo in un contesto sociale dove i valori della famiglia e del rispetto spesso vengono messi in discussione da atteggiamenti “brutali”, perpetrati a danno di donne e bambini.

Sempre più donne sono vittime di reati da parte degli uomini, spesso ex compagni, che con atti persecutori e vessazioni di ogni genere ne inficiano non solo la salute, ma l’incolumità stessa.

Ma quante donne muoiono perché massacrate brutalmente da quelli che un tempo erano i loro compagni, verso cui hanno riposto il loro amore, la loro vita e la fiducia?

Cos’è lo stalkingStalking  è una parola che deriva da un termine inglese che tradotto in italiano significa “fare la posta”, e nel nostro ordinamento, in particolare nel settore penale, il reato di stalking è rubricato all’art.612 bis del Codice Penale.

Lo stalking è un REATO!  Il codice è molto chiaro ed infatti definisce tale reato come: ” Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 5/2/1992 n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 legge 5/2/1992, n.104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio”.

Questo dice la norma!

Denunciamo i nostri persecutori, non dobbiamo avere paura … e come mi ha scritto una cara amica “se siamo credenti, preghiamo!”. Chi lo è, preghi per tutte le donne che subiscono!

Riponiamo la nostra fiducia nella legge e nella giustizia, anche se è difficile credere quando si sentono certi fatti…

Ma non perdiamoci, noi donne siamo forti per noi stesse e lo dobbiamo essere ancora di più per i nostri figli! Combattiamo!

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