Seggiolini antiabbandono e sanzioni | Cosa è bene sapere

Entrano in vigore, da oggi, le sanzioni per chi non installa i seggiolini o i dispositivi antiabbandono. Ecco cosa si rischia.

Seggiolini anti abbandono e sanzioni
Seggiolini antiabbandono e sanzioni | Cosa è bene sapere – Universomamma.it

Da oggi, venerdì 6 marzo, sono entrate in vigore le nuove regole per il trasporto in auto dei bambini con un età inferiore ai 4 anni. Si tratta dell’obbligo d’istallare i seggiolini anti-abbandono o i dispositivi anti-abbandono. Dal 20 febbraio 2020 è stato possibile richiedere un contributo di 30 euro per l’acquisto o avere la cifra come rimborso nel caso si era già in possesso di un dispositivo.

Seggiolini anti abbandono e sanzioni in arrivo da oggi

E’ entrato in vigore, per i conducenti residenti in Italia, l’obbligo dei dispositivi anti-abbandono per il trasporto dei bambini con un età inferiore ai 4 anni. L’obbligatorietà di munirsi del dispositivo anti-abbandono per il seggiolino in automobile era scattata già dal 7 novembre 2019, ma le sanzioni saranno in vigore solo da oggi. Questo per dare il tempo sia alle famiglie e sia alle case produttrici di accessori per bambini di adeguarsi alle nuove norme.

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Per chi non si adeguerà alle nuove disposizioni sono previste delle sanzioni. Si tratta di euro ai una multa che va dagli 81 euro ai 326 euro che però si riducono a 58 e 100 euro per chi paga entro 5 giorni dalla sanzione. Inoltre, è prevista anche la decurtazione di 5 punti sulla patente. Per chi viene multato due volte in due anni si arriverà anche alla sospensione della patente per un range di tempo che andrà dai 15 giorni ai 2 mesi. Se a bordo del veicolo è presente una persona maggiorenne tenuta alla sorveglianza del minore, la responsabilità dell’uso del dispositivo anti-abbandono compete a questo passeggero e non al conducente. In questo caso, si applica la sanzione pecuniaria senza decurtazione di punteggio.
Dal 20 febbraio era possibile chiedere un contributo di 30 euro per ciascun dispositivo di allarme acquistato entrando nella piattaforma www.bonuseggiolino.it e inserendo le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale). Il rimborso vale anche per i dispositivi acquistati in precedenza, previa compilazione dell’apposito modulo e allegando lo scontrino o la ricevuta fiscale.

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E’ importante che i dispositivi acquistati siano a norma di legge e che rispettino le caratteristiche costruttive e funzionali fissate dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 ottobre 2019.
Come riportato anche da SkyTg24, la polizia stradale consiglia, ma non è un obbligo, di portare sempre al seguito il Certificato di Conformità rilasciato dal produttore del seggiolino per agevolare eventuali operazioni di controllo da parte degli organi di polizia. La conformità, infatti, non deve essere dimostrata dal conducente, ma verificata dagli agenti preposti al controllo.
E’ importante che i dispositivi si attivino automaticamente a ogni utilizzo senza bisogno che il conducente compia ulteriori azioni e quando si attivano devono segnalarlo.
Quando si attivano devono emettere sia segnali sonori e sia luminosi in modo da essere visti sia all’interno del veicolo e sia all’esterno. I dispositivi si devono possono collegare anche con gli smatphone per inviare delle notifiche.
Inoltre, quando si istallano non vanno ad intaccare le conformità del seggiolino.

Voi unimamme vi siete già adeguate alla nuova legge? Avete comprato il dispositivo o il seggiolino omologato?

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