Mantenimento dei figli: il problema delle “spese straordinarie” affrontato dalla Cassazione

Unimamme, sappiamo che mantenere i figli non è impresa da poco, anche solo dal punto di vista economico.

Mantenimento dei figli: le spese straordinarie

Ma esistono spese straordinarie nel mantenimento dei bambini e ragazzi?

Su questo particolare tipo di spese si è espresso la Cassazione di un tribunale di Vicenza. Una mamma era ricorsa infatti al tribunale per ottenere dal padre dei figli la metà delle spese straordinarie sostenute.

In un primo ricorso l’uomo si lamentava che il Giudice avesse ritenuto:

  • la retta della scuola materna privata
  • le spese per i ticket delle visite pediatriche
  • le inalazioni termali
  • gli esami audiometrici dei figli
  • le cure odontoiatriche

come spese straordinarie da porre a carico (Pro quota) del genitore non affidatario (il padre).

Il padre sosteneva di non aver dato il consenso alla frequentazione del secondo anno nella scuola materna privata della figlia minore, inoltre contestava i ticket e le cure odontoiatriche in quanto non spese speciali, ma rutinarie.

Per quanto riguarda le spese scolastiche è emerso che esse rientrano nel maggior interesse per il figlio e quindi non è obbligatorio dover consultare il genitore non affidatario, che oltretutto avrebbe dovuto produrre validi motivi di dissenso a tempo debito.

Quindi le spese per la frequentazione dell’isituto scolastico rientrano in quelle straordinarie, inoltre il genitore in questione aveva dato il suo assenso nell’anno precedente, mostrando quindi di ritenere conveniente e conforme l’iscrizione all’interesse del minore.

Sui ticket sanitari, ecco come si è pronunciato il tribunale: “per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, talchè la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rilevarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 316 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “comulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti“.

Nel caso specifico di cui si parla su Studio Cataldi la decisione della corte non si è conformata a tali principi, accogliendo quindi parzialmente il ricorso dell’uomo.

Nella ripartizione delle spese straordinarie le corti non seguono un orientamento comune, è frequente infatti la previsione di un contributo pro quota del 50% dell’ammontare delle spese straordinarie.

Le spese straordinarie sono quelle che devono far fronte ad aventi imprevedibili ed eccezionali, esegenze non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo (interventi chirurgici, spese per occhiali da vista, lezioni private, patente di guida, motorino, ecc…).

Le spese ordinarie invece sono quelle che soddisfano le normali esigenze della vita quotidiana della prole e rientrano nell’assegno erogato per il mantenimento: l’acquisto di libri scolastici, medicinali da banco, visite mediche rutinarie, abbigliamento, eccc…

Unimamme, voi cosa ne pensate?

Noi vi lasciamo con un approfondimento sull’assegno di mantenimento dei figli.

 

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