Nuovo congedo di maternità, come fare domanda | Indicazioni dall’Inps

Nuovo congedo di maternità, come fare domanda. Le indicazioni dell’Inps.

Nuovo congedo di maternità, come fare domanda | Indicazioni dall’Inps – Universomamma.it

Il nuovo congedo di maternità, quello che prevede la possibilità di lavorare su base volontaria fino al nono mese di gravidanza per prendere tutti e cinque i mesi del congedo obbligatorio dopo il parto, era stato introdotto un anno fa, con la legge di Bilancio 2019, ed era entrato in vigore il 1° gennaio di quest’anno ma mancavano ancora le indicazioni operative per applicarlo concretamente. Nei giorni scorsi è arrivata finalmente la circolare dell’Inps contenente le istruzioni sulle modalità di applicazione del nuovo congedo e su come presentare domanda. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Nuovo congedo di maternità, come si applica e come fare domanda

Diventa finalmente operativo, per le future mamme che vorranno farne uso, il congedo di maternità obbligatorio di 5 mesi da utilizzare interamente dopo il parto, dunque lavorando fino alla fine della gravidanza. Un provvedimento che era stato introdotto con la Manovra economica approvata lo scorso anno ed era entrato ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2019, ma che tuttavia non aveva trovato ancora applicazione pratica per la mancanza di indicazioni sulla sue modalità e sulle formalità per fare richiesta.

Ora l’Inps ha pubblicato una circolare che contiene tutte le istruzioni sull’applicazione del provvedimento, sulle modalità per presentare domanda e che fa chiarezza su alcuni punti. A distanza di un anno dalla sua approvazione, dunque arriva il via libera dell’Inps al nuovo congedo di maternità.

In precedenza il congedo di maternità obbligatorio prevedeva l’astensione dal lavoro della donna incinta nei due mesi antecedenti alla data del parto e nei tre mesi successivi, con possibilità di scegliere di lavorare fino all’ottavo mese, quindi prendere un mese di congedo prima della data del parto e i quattro mesi successivi.

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Con il nuovo congedo di maternità, invece, le future mamme possono scegliere liberamente di lavorare fino al nono mese di gravidanza e andare in congedo di maternità obbligatorio dopo il parto. In questo modo le donne potranno lavorare fino al giorno prima del parto. Un’opportunità che si vuole dare alle donne in salute che non svolgono lavori pesanti e che hanno bisogno o preferiscono prendere più mesi di congedo dopo la nascita del figlio.

Il requisito della buona salute, insieme a quello dell’assenza di rischi per la gestante e per il nascituro, è tuttavia fondamentale per ottenere il nuovo congedo di maternità da utilizzare solo dopo il parto. Infatti la richiesta deve essere accompagnata da idonea documentazione medica che escluda la possibilità di rischi dal lavorare fino al nono mese di gravidanza.

Il nuovo congedo di maternità è un’opportunità che si vuole dare alle future mamme di avere più tempo dopo la nascita del bambino, per accudirlo e allattarlo. Il provvedimento però ha ricevuto numerose critiche, sia dalle associazioni sindacali che temono un suo utilizzo non volontario ma obbligato per la donna dal datore di lavoro che preferisce lasciarla a casa quando dovrà occuparsi del bambino – anche se questo non è consentito dalla legge – sia da parte di alcuni medici che hanno sottolineato i rischi del lavoro nel nono mese.

Congedo di maternità: le indicazioni dell’Inps

Le indicazioni dell’Inps che danno applicazione al nuovo congedo di maternità sono contenute nella circolare del 12 dicembre n.148, che contiene tutte le istruzioni operative e sblocca le domande nel frattempo arrivate e accetta le nuove.

Per poter utilizzare il nuovo congedo di maternità e lavorare fino alla fine della gravidanza, le donne dovranno fare domanda all’Inps prima dei due mesi che precedono la data presunta del parto, quindi nel corso del settimo mese, e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità. La richiesta dovrà essere accompagnata da un parere medico che certifichi che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Il medico a cui è affidata la certificazione dovrà essere uno specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e, ove presente, il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

La domanda va presentata dalla lavoratrice esclusivamente per via telematica, direttamente sul sito web istituzionale dell’Inps (con PIN dispositivo), selezionando l’opzione indennità di maternità, tramite Patronato oppure tramite Contact center.

Se il parto avviene dopo la data presunta indicata nella documentazione, i giorni tra la data presunta e il parto effettivosono conteggiati nel congedo di maternità – spiega l’Inps – ma non possono essere indennizzati in quanto regolarmente retribuiti dal datore di lavoro e coperti sul piano degli obblighi contributivi“.

Nella circolare l’Inps indica alcuni esempi di casi concreti, in modo che l’applicazione dei termini del congedo possano essere chiari.

Inoltre, l’Inps chiarisce che l’interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanzaè compatibile con la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, purché i motivi alla base della predetta interdizione cessino prima dell’inizio del congedo di maternità ante partum“, ovvero due mesi prima della data presunta del parto (quelli in cui normalmente si prende il congedo di maternità, mentre il periodo di astensione dal lavoro per complicanze è aggiuntivo al congedo obbligatorio). Invece l’insorgere di un periodo di malattia prima dell’evento del parto, tra il settimo e il nono mese, “comporta l’impossibilità di avvalersi dell’opzione” del congedo interamente dopo il parto. Nel giorno di insorgenza dell’evento morboso (anche qualora fosse un singolo giorno), infatti, la lavoratrice gestante inizia il proprio periodo di congedo di maternità e le giornate di astensione obbligatoria non godute prima si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

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In ogni caso, comunque, va ricordato che rimane in vigore la precedente normativa della maternità obbligatoria. Quindi ogni donna lavoratrice incinta può utilizzare il congedo di cinque mesi retribuiti dal lavoro in questo modo:

  • 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto
  • 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto
  • nessuna astensione prima e  astensione 5 mesi dopo il parto (ma con il parere favorevole del medico)

Tutto chiaro unimamme? Che ne pensate di questa normativa?

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