Carne fresca in vaschetta vicino alla scadenza: vietato congelarla

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Il Ministero della Salute fa sapere che è vietato congelare la carne fresca nella vaschetta quando si è in prossimità della scadenza dell’alimento.

Il Ministero della Salute attraverso una nota ha voluto informare sull’importanza di non congelare la carne fresca confezionata nelle vaschetta quando è vicina alla scadenza. È un’informazione molto utili sia ai consumatori e sia per i commercianti di carne all’ingrosso.

 

Vietato congelare la carne fresca in vaschetta per prolungare la vita commerciale del prodotto

Con una nota indirizzata ad Assocarni (Associazione nazionale industria e commercio carni e bestiame) e agli Assessorati alla Sanita, il Ministero della Salute ha fatto sapere che: “Le carni fresche, una volta che vengono selezionate e messe in vaschetta (pre-imballate)  per la vendita al pubblico non possono essere congelate in prossimità della scadenza per prolungare la vita commerciale dell’alimento”.

È una questione molto importante che riguarda un pò tutta la filiera della carne, dai commercianti fino ai consumatori. I commercianti perché i tagli di 5 – 10 Kg vengono commercializzati all’ingrosso in confezioni sotto vuoto. Invece, per i consumatori, il cliente finale, perché si parla anche delle vaschette preparate nei reparti macelleria dei supermercati ed esposte nei banchi frigo.

Come riportato anche da Il Fatto Alimentare, la norma europea stabilisce che la carne non può essere congelata in qualsiasi fase della filiera, in modo particolare se è in prossimità della scadenza: “La pratica di congelare in un secondo momento la carne bovina preimballata refrigerata sottovuoto, già immessa in commercio, al fine di prolungare notevolmente il periodo di conservabilità indicato dal produttore è ritenuta in contraddizione con la prescrizione del diritto dell’UE”.

Anche da Bruxelles hanno fatto sapere: “Il sistema potrebbe essere utilizzato per occultare il deterioramento, compromettendo in tal modo ulteriormente la sicurezza delle carni commercializzate e finendo per indurre in errore i consumatori sulla qualità delle carni messe in vendita”.

Il problema è stato affrontato a seguito di una “information notification for follow-up” attivata dalla Grecia il 23 gennaio 2019, tramite il sistema comunitario Rasff. Il motivo era un lotto di carne fresca bovina refrigerata pre-imballata sottovuoto di origine statunitense, importato in Italia e successivamente congelato prima della data di scadenza da Inalca.

Dall’associazione Assocarni hanno dichiarato: “La carne fresca importata, nel rispetto del costante mantenimento della catena del freddo, matura durante il viaggio ed è l’importatore  a stabilire quando tali carni, rimanendo ferme le norme igienico sanitarie, abbia acquisito le qualità organolettiche richieste. Non è possibile infatti standardizzare in assoluto il periodo di maturazione necessario dal momento che lo stesso dipende da una serie di elementi quali la tipologia ed il livello di ingrassamento dell’animale, il taglio, il tipo di sottovuoto impiegato etc.”.

La normativa però su questo tema è molto precisa quando dice che “le carni destinate al congelamento devono essere congelate senza indebiti ritardi, tenendo conto del periodo di stabilizzazione eventualmente necessario prima del congelamento stesso.”

Dalla nota si apprende che la Commissione europea ha fatto riferimento al regolamento (CE) n° 853/2004:

  • il periodo di stabilizzazione, durante il quale il PH delle carni della carcassa si stabilizza, dura pochi giorni e cade abitualmente prima dell’immissione sul mercato;
  • l’allegato III, sezione I, capitolo VII, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce che “[le] carni destinate al congelamento devono essere congelate senza indebiti ritardi, tenendo conto del periodo di stabilizzazione eventualmente necessario prima del congelamento stesso.” Tale obbligo giuridico è stato ribadito nella sezione 5.4 della comunicazione della Commissione dal titolo ”Orientamenti dell’UE sulle donazioni alimentari”;
  • tale obbligo non sarebbe esplicitato così inequivocabilmente se le carni potessero essere congelate in qualsiasi fase della filiera di produzione e dunque il testo non ammette alcuna flessibilità.

In conclusione,  il congelamento della carne pre-imballata prossima alla scadenza per prolungare la vita commerciale si deve considerare come una violazione della norma:”Per motivi di igiene, il regolamento (CE) n. 853/2004 dispone che gli alimenti di origine animale destinati al congelamento debbano essere congelati senza indebiti ritardi dopo la produzione.  La prescrizione non si applica ai dettaglianti che riforniscono altri operatori del settore alimentare, quali le banche alimentari, purché tale attività del dettagliante rimanga marginale, localizzata e ristretta ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, lettera b), punto ii), dello stesso regolamento”.

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