Separazione | “Se la moglie va via di casa è colpa sua”: dice il giudice

La decisione della Cassazione che riguarda la separazione con addebito alla maglio se decide di andare via di casa, anche se poi ritorna.

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La Corte di Cassazione ha emesso di recente un’ordinanza nella quale conferma che se la moglie decide di allontanarsi da casa e poi, anche se solo dopo due giorni, decide di rientrare deve pagare l’addebito di separazione.

Separazione: il caso di una donna che è andata via di casa, ma poi voleva ritornare

Con l’ordinanza n. 509/2020, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di una ex moglie a cui è stata addebitata la separazione in primo e secondo grado. I motivi mirano ad ottenere una valutazione nel merito dei fatti già compiuta dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, inammissibile in sede di legittimità. I due giudici che hanno esaminato il caso hanno decido di addebitare la separazione alla donna perché hanno rilevato la volontà unilaterale e non coartata della stessa ad allontanarsi dall’abitazione familiare, come riportato sul sito dello Studio Cataldi.

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La decisione è stata presa perché la donna non ha fornito delle prove valide alle sue affermazioni. La donna si era allontanata a causa della condotta del marito e il suo tentativo di rientrare a casa è stato impedito dal cambio della serratura della porta d’ingresso. Il giudice di primo grado addebita la separazione alla moglie considerato che la stessa si è allontanata volontariamente dalla casa familiare, senza l’esistenza di precedenti pressioni al riguardo o minacce e violenze per costringerla a prendere una simile decisione”. A seguito di questa sentenza, il Tribunale ha assegnato la casa al marito e la residenza del figlio minore è stata fissata presso il padre, anche se l’affidamento è congiunto. Il figlio maggiorenne ha deciso di vivere con la madre e siccome non è ancora in grado di mantenersi da solo, il padre gli deve corrispondere un mensile di 300 euro.

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La donna ha fatto ricorso alla Corte d’Appello, ma quest’ultima ha confermato la decisione di primo grado ed ha rivelato che il figlio maggiorenne vive a casa della nonna materna nello stesso immobile in cui vive anche la madre. Così, il giudice dell’impugnazione rileva la “mancanza dei presupposti per l’assegnazione della casa alla donna, la quale lamenta il mancato esame delle ragioni che l’hanno indotta ad allontanarsi dall’abitazione familiare”.
Il ricorso in Cassazione è stato fatto dalla donna per diversi motivi:
• l’omesso esame di un fatto decisivo come il tentativo di rientrare a casa impedito solo dal cambio della serratura del portone di ingresso da parte del marito;
• come l’addebito della separazione richiesto dal coniuge è stato avanzato sulla base di una non provata, ma sola presunta infedeltà della donna;
• come la Corte non abbia considerato che l’allontanamento della moglie si è verificato nel pieno di una crisi coniugale, per la durata di soli due giorni.

Addebito separazione alla ex anche se ci ripensa

Anche se la donna ha deciso di rientrare in casa. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso “inammissibile”. Le ragioni sono diverse:
• Emerge dai motivi esposti il tentativo di sottoporre la vicenda ad un riesame nel merito, che come noto non è consentito in sede di legittimità.
• Impropria la deduzione dell’omesso esame relativo al tentativo di rientrare a casa, impedito dal cambio della serratura da parte del marito e dalla sussistenza di una crisi coniugale in corso. “I giudici hanno preso in considerazione tutti i fatti e le condotte delle parti e hanno rilevato la volontà unilaterale e non temporanea della donna di allontanarsi da casa e di porre fine alla relazione di coniugio”. Inoltre, i giudici, non hanno valutato non provata l’affermazione della donna sia sul comportamento dell’ex marito, come causa del suo allontanamento sia sul suo immediato ripensamento per ricostituire il legame familiare.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa sentenza? Cosa ne pensate?

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