Il congedo di maternità per ogni tipologia di lavoratrice.

Sulla circolare dell’Inps sono arrivate delle nuove disposizioni riguardo il congedo di maternità, vediamole per ogni tipologia di lavoratrice

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Il congedo di maternità per ogni tipologia di lavoratrice | Universomamma.it (fonte: Adobe)

Con una circolare dell’Inps del 12 dicembre 2019 di cui abbiamo già parlato in un precedente articolo sono arrivate delle nuove disposizioni per quanto riguarda il congedo di maternità. Ora vediamo come varia la normativa a tal riguardo, per ogni tipologia di lavoratrice.

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti e autonome durante la gravidanza e dopo il parto in alcuni casi il concetto di maternità e riservato anche le disoccupati
Si tratta di un’astensione dall’attività lavorativa per cinque mesi. Indipendentemente dalla modalità che sceglierà per fruire di questo congedo, la domanda va presentata entro due mesi precedenti al parto.

Il concetto di maternità è un diritto indisponibile al quale non si può rinunciare e quando si parla di astensione obbligatoria per maternità o di aspettativa per maternità si parla sempre della stessa cosa

Durante la maternità la lavoratrice riceve dall’Inps un’indennità al posto della retribuzione aziendale anche se per le lavoratrici dipendenti l’assegno di maternità può essere integrato anche dal datore di lavoro.

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A beneficiare di questo congedo di maternità sono:

  • le lavoratrici dipendenti del settore privato
  • le lavoratrici autonome
  • le lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’Inps (in alcuni casi anche le madri cessate o sospese dall’ attività lavorativa)

Se la madre non potrà beneficiare di questo diritto sarà il padre a beneficiarne.

Il congedo di maternità per ogni tipologia di lavoratrice.

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Per quanto riguarda le lavoratrici dipendenti la maternità spetta:

  • alle lavoratrici dipendenti assicurati all’Inps aventi un rapporto di lavoro in corso all’inizio congedo
  • alle disoccupate o sospese se esistono alcune condizioni previste dall’articolo 24 T.U.
  • alle lavoratrici agricole a tempo indeterminato e determinato che nell’anno l’inizio del congedo siano in possesso della qualità di bracciante
  • alle lavoratrici e dei servizi domestici e familiari  che hanno almeno 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due precedenti l’inizio del contratto stesso
  •  le lavoratrici a domicilio
  • le lavoratrici LSU o APU
  • lavoratrici assicurate ex IPSEMA

Alle lavoratrici dipendenti che diventano mamme spettano 5 mesi di congedo. La legge da alla lavoratrice una sorta di flessibilità per l’astensione obbligatoria:

  • la possibilità di posticipare 3 mesi a dopo il parto con la formula 2 + 3
  • oppure posticiparne 4 con la formula 1 + 4
  • infine si possono posticipare tutti 0 + 5

Una condizione però fondamentale è che il medico del SSN e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che non si arreca alcun pregiudizio alla salute della madre e del nascituro.

Per posticipare servono queste condizioni:

  • assenza di condizioni patologiche
  • assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro
  • assenza di un pregiudizio alla salute di mamma e nascituro a lavoro
  • assenza di controindicazioni alla gestante nel raggiungimento del posto di lavoro

Solo nel caso che tutte queste condizioni sussistono la futura mamma potrà scegliere quando andare in maternità.

Esistono dei casi eccezionali nei quali il periodo di congedo può variare:

  • parto prematuro In questo caso la mamma può fruire anche dei giorni precedenti il parto di cui non ha goduto. Se invece aveva fatto richiesta per goderne nei cinque mesi dopo il parto la circolare Inps chiarisce che per il parto fortemente prematuro avvenuto prima dell’ottavo mese di gravidanza la lavoratrice può godere sia dei giorni dopo il parto che dei giorni che avrebbe dovuto prendersi prima del parto
  • In caso di interruzione di gravidanza se sono passati 180 giorni dall’inizio della gestazione, la lavoratrice può comunque godere del congedo di cinque mesi di maternità. Se la donna decide di tornare al lavoro lo può fare.
  • In caso di adozioni Per le adozioni e gli affidi il congedo di maternità è sempre di 5 mesi successivi all’arrivo del minore in famiglia.

Per i parti gemellari non c’è nessuna agevolazione rimangono sempre di cinque mesi.

Quanto spetta alla lavoratrice dipendente ha diritto a un’indennità pari all’80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga scaduto subito prima il congedo di maternità ed in questa indennità sono compresi anche:

  • Rateo giornaliero.
  • 13esima
  • 14esima, se prevista
  • Premi trattamenti accessori, se previsti

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Le lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps e lavoro part-time in questo caso il beneficio spetta a:

  • lavoratrice a progetto,
  • associato in partecipazione
  • liberi professionisti senza cassa
  • venditori porta a porta
  • percettori di assegni di ricerca che siano assicurate esclusivamente all’Inps per la maternità

Per ottenere l’indennità servono almeno tre mesi di contribuzione maggiorata nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile per maternità

Le libere professioniste iscritta alla gestione separata Inps non hanno questo obbligo di astensione ma se decidono di lavorare perdono il diritto all’indennità di maternità.

Il periodo di indennità è lo stesso che vale per le lavoratrici dipendenti. Le lavoratrici che vogliono usufruire del congedo dopo il parto devono comunicarlo entro l’ottavo mese all’istituto.

Anche il padre iscritto alla gestione separata ha diritto a cinque mesi di congedo dopo il parto e anche alla residua indennità in caso di infermità, morte, abbandono della madre o affidamento esclusivo.

Per le lavoratrici part-time l’Inps contribuisce per il periodo di pausa lavorativa sempre in proporzione allo stipendio e alle ore da contratto. Se la lavoratrice ha più di un lavoro part-time e decide di avvalersi del congedo di maternità dopo il parto questo vale per entrambi i lavori

Anche le lavoratrici autonomi hanno il congedo di maternità:

  • commercianti
  • artigiani
  • coltivatrici dirette
  • coloni e mezzadri
  • imprenditrice agricola e professionale.

Devono essere iscritte alla relativa gestione previdenziale ed essere in regola con il versamento dei contributi anche per i mesi che sono compresi nel periodo di maternità. L’indennità può essere richiesta anche in caso di iscrizione successiva rispetto al periodo indirizzabile alla propria gestione previdenziale.

In caso di parto hanno sempre diritto a un’indennità dell’80% della retribuzione giornaliera a seconda del tipo di lavoro autonomo svolto.

Lavoratrici disoccupata In alcuni casi spetta anche al loro l’assegno di maternità:

  • disoccupate o sospese da meno di 60 giorni
  • occupato sospese da più di 60 giorni ma con diritto all’indennità di disoccupazione naspi o all’indennità di mobilità
  • disoccupati da oltre 60 giorni e meno di 180 non assicurate controllare la disoccupazione impossessa del requisito di 26 contributi settimanali nel biennio precedente l’inizio della maternità
  • Sospese da oltre 60 giorni con diritto alla cassa integrazione guadagni
  • lavoratrici agricole a tempo determinato con almeno 51 giornate di lavoro prestato nell’anno in corso prima dell’inizio della maternità

La circolare dell’Inps chiarisce che le lavoratrici che sono disoccupate all’inizio del congedo di maternità non possono richiedere la maternità per i cinque mesi successivi al parto.

La domanda di congedo di maternità deve essere presentata all’INPS

telematicamente due mesi prima dell’inizio del congedo (per le lavoratrici autonome a parto avvenuto) e non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile. Entro 30 giorni devono comunicare la data del parto e le generalità del figlio.

È inoltre necessario presentare in forma cartacea il certificato medico e ogni altra certificazione medico-sanitaria richiesta.

Per inoltrare la richiesta si devono utilizzare i seguenti canali:

  • WEB, Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto
  • Contact Center integrato n. 803.164 gratuito da rete fissa o n. 06.164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
  • Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

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