Coronavirus e rientro a scuola: doppio tampone e certificato

Nuova circolare del Ministero della Salute su Coronavirus e rientro a scuola di studenti malati: servono doppio tampone e certificato medico.

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Coronavirus e rientro a scuola: doppio tampone e certificato – Universomamma.it (Adobe Stock)

A seguito delle perplessità dei pediatri italiani sull’obbligo di certificato medico per il rientro a scuola dell’alunno malato, con o senza il Covid-19, il Ministero della Salute ha risposto con una circolare per fare chiarezza e fugare ogni dubbio sulla riammissione a scuola di studenti e personale scolastico in malattia.

Come sappiamo, infatti, i sintomi del Covid-19 possono confondersi con quelli dell’influenza o anche di un semplice raffreddore, in vista di un periodo molto complicato che sta per iniziare con l’arrivo del freddo e dei primi malanni di stagione. Per poter stabilire o escludere con certezza il Coronavirus in presenza di sintomi da raffreddamento o influenzali l’unica risposta può arrivare dal tampone. Per questo motivo i pediatri contestavano l’obbligo del certificato medico per il rientro dell’alunno a scuola dopo la malattia, senza prevedere anche il tampone.

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Per i pediatri, infatti, questa situazione avrebbe comportato un’assunzione di responsabilità eccessivamente gravosa. Ora, però, il Ministero della Salute ha fatto chiarezza, spiegando in quali casi uno studente o operatore scolastico deve rimanere a casa in presenza di sintomi e quando è necessario il tampone.

Coronavirus e rientro a scuola: servono doppio tampone e certificato

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Coronavirus e rientro a scuola: doppio tampone e certificato – Universomamma.it (Primo giorno di scuola a Roma. Foto di VINCENZO PINTO/AFP via Getty Images)

Con la circolare pubblicata il 24 settembre, “Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2“, il Ministero della Salute fornisce chiarimenti per il rientro a scuola dell’alunno, docente, operatore scolastico dopo la malattia.

Nella nuova circolare, il Ministero richiama le linee guida per la gestione dei contagi a scuola, contenute nella circolare del 21 agosto:“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.

Con la nuova circolare il Ministero della Salute chiarisce una volta per tutte che in caso di sintomi sospetti di un alunno, il pediatra o il medico di famiglia richiede “tempestivamente il test diagnostico” al Dipartimento di Prevenzione. Dunque se un bambino o un ragazzo presenta sintomi simili a quelli del Covid-19, e che possono indicare la presenza della malattia, per il rientro a scuola occorre il tampone.

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Richiamando la circolare dl 21 agosto, il Ministero della Salute indica gli scenari più frequenti rispetto al verificarsi di casi e\o focolai da Covid-19 nelle scuole e le conseguenti indicazioni sia per il contenimento dell’epidemia che per garantire la continuità in sicurezza delle attività didattiche ed educative.

Le indicazioni riguardano quattro scenari, che concorrono a definire un “caso sospetto“, anche sulla base della valutazione del medico curante , pediatra di libera scelta o medico di famiglia:

  • a) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
  • b) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio;
  • c) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
  • d) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, al proprio domicilio.

Come abbiamo detto sopra, i presenza di sintomi sospetti, il medico curante chiede tempestivamente il tampone al Dipartimento di Prevenzione. A sua volta il Dipartimento o altro servizio preposto su base regionale provede all’esecuzione del tampone. La circolare del Ministero prevede esplicitamente che gli operatori scolastici e gli alunni hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici“.

Se il caso viene confermato, il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

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Alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2
Se il tampone risulta positivo, si notifica il caso al Dipartimento di Prevenzione che avvia la ricerca dei contatti e indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata, secondo le linee guida per la gestione dei contagi a scuola. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti: le indicazioni scientifiche prevedono l’effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l’uno dall’altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell’isolamento e l’inserimento in comunità. L’alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità.

Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2
Se il tampone è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, il pediatra o il medico di famiglia valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l’opportunità dell’ingresso a scuola. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica, seguendo le indicazioni del medico.

Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato
Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso di COVID-19, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione l’alunno o l’operatore sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione, in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

Attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia
In caso di tampone positivo per SARS-CoV-2, il pediatra o medico di famiglia, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione con due tamponi negativi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro, una “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”. In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante, che redigerà una attestazione che l’alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.

La Federazione italiana medici pediatri, nelle parole del presidente Paolo Biasci, ha espresso soddisfazione per il nuovo documento del Ministero della Salute che fa chiarezza e allo stesso tempo ha sollecitato “un impegno di risorse sul territorio destinato a investimenti nei centri per il test, nei laboratori e nel personale“, affinché l’esecuzione dei tamponi sia veramente tempestiva.

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Coronavirus e rientro a scuola: doppio tampone e certificato – Universomamma.it (Scuola a Torino, foto di Diana Bagnoli/Getty Images)

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